(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 20 dicembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della «Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale» adottata dal Consiglio d'Europa nonche' in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti i del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, dei bambini e dei ragazzi alla vita politica e amministrativa delle comunita' locali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione: a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani; b) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e dei ragazzi.