(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35
                        del 20 dicembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

  1. La Regione, in attuazione dei principi statutari e al fine della
concreta applicazione della «Carta europea riveduta di partecipazione
dei  giovani  alla  vita  locale  e regionale» adottata dal Consiglio
d'Europa  nonche'  in  coerenza con le disposizioni di cui all'art. 7
della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di
diritti   e   di  opportunita'  per  l'infanzia  e  l'adolescenza)  e
nell'ambito  di  quanto  previsto  dalla legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica   ed   esecuzione  della  convenzione  sui  diritti  i  del
fanciullo,  fatta  a  New  York  il  20  novembre  1989), promuove la
partecipazione  istituzionale  dei giovani, dei bambini e dei ragazzi
alla vita politica e amministrativa delle comunita' locali. 2. Per le
finalita' di cui al comma 1, la Regione, in particolare, riconosce il
ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:
  a) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
  b)  dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei bambini e
dei ragazzi.